Con la conversione in legge del D.L. 19/2024 sono state apportate importanti modifiche alla normativa in materia di appalti, somministrazione e distacco prevedendo:
- l’applicazione, ai lavoratori presenti nell’appalto, di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL e territoriale maggiormente applicato nel settore il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto (comma 1-bis, art. 29 D.lgs. 276/2003);
- l’estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.
Nello specifico è stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, fonte principale della regolazione degli appalti nei settori privati, il quale prevede la seguente disciplina:
“Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Mentre, con riferimento alla responsabilità solidale, il comma 2 dell’art. 29 del D.L. 19/2024, convertito in legge, ha modificato il comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. 276 del 10 settembre 2003, aggiungendo l’ultimo capoverso ed estendendo dunque la responsabilità solidale del committente anche in caso di somministrazione di lavoro illecita o appalto e di distacco privi dei requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis”.
Data rilascio: 22.5.2024