In questo periodo di grande incertezza, abbiamo pensato, per questa settimana, di pubblicare una news diversa, che lanciasse uno sguardo ai prossimi mesi, per capire quale opportunità si potrebbero manifestare. Con questo sentimento, abbiamo pensato di riferirvi sui lavori, attualmente in senato, per la prossima legge di bilancio. A questo proposito, Il relativo disegno di Legge prosegue l’iter.
Tra le principali novità di seguito ci concentriamo e riepiloghiamo gli interventi in materia di lavoro ed occupazione e nello specifico in tema di trattamenti di integrazione salariale, divieto di licenziamento, incentivi all’occupazione e contratti a termine.
In tema di trattamenti di integrazione salariale il disegno di Legge di bilancio dispone:
- la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (articolo 46);
- la proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS (articolo 51);
- lo stanziamento di ulteriori 180 mln di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 52);
- la proroga per un massimo di dodici settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali dodici settimane devono essere collocate:
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (articolo 54, commi 1-5, 7-10 e 14-16);
Con riferimento agli incentivi per l’occupazione il disegno di Legge di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi. Nello specifico:
- estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Al contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (articolo4);
- in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 5);
- estende sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi UE).
Per quanto concerne il vigente divieto di licenziamento, il disegno di Legge di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (articolo 54, commi 11-13)
Infine in materia di contratti a termine il disegno di Legge di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale (articolo 47).
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 18.12.2020