E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 137 del 28 ottobre 2020, c.d. Decreto Ristori, esso è entrato in vigore ieri e sarà presentato alle Camere per l’iter di conversione in Legge. Il Decreto contiene misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le novità introdotte di particolare interesse è la proroga del divieto di licenziamenti fino al 31 gennaio 2021. Pertanto fino a tale data non sarà possibile avviare procedure di licenziamento collettivo o recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Tali divieti non vengono tuttavia applicati nelle ipotesi di licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’attività o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo).
Con specifico riguardo al sostegno ad aziende e lavoratori, l’art. 12 del D.L. 137 dispone ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, da parte delle imprese che abbiano esaurito le precedenti settimane di ammortizzatori sociali e di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. Il Decreto dispone altresì che tutti i periodi di integrazione salariale, precedentemente richiesti ed autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre devono essere imputati a tali ultime sei settimane.
Con riferimento a tali ultime 6 settimane potrebbe essere previsto un contributo addizionale qualora dal raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del 2019 non emerga una riduzione. Più nel dettaglio:
- qualora non vi sia stato un decremento del fatturato il contributo d’ingresso è dovuto nella misura del 18%;
- qualora vi sia stato un decremento del fatturato inferiore al 20% il contributo d’ingresso è dovuto nella misura del 9%;
- qualora vi sia stato un decremento del fatturato superiore al 20% non è dovuto alcun contributo d’ingresso.
Inoltre viene prorogato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dal c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020), convertito in L. 126/2020 e dal c.d. Decreto Ristori. Tale esonero è riconosciuto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane oltre ai 4 mesi già previsti dal c.d. Decreto Agosto, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
Infine il Decreto prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tali pagamenti sospesi possono essere saldati senza applicazione di sanzioni e interessi nelle seguenti modalità:
- unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. In tale ipotesi viene disposto che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateazione.
Tra i codici ATECO di seguito si indicano alcuni esempi ricompresi nell’allegato:
- 493210 – Trasporto con taxi;
- 493220 – NCC, trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- 551000 – Alberghi;
- 552010 – Villaggi turistici;
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo);
- 561011 – Ristorazione con somministrazione;
- 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie;
- 562100 – Catering per eventi, banqueting;
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
Con riserva di ulteriori chiarimenti.
Data rilascio: 30.10.2020