Il Ministero dell’Interno, in accordo con i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 Febbraio 2019, il D.M. n. 151 del 22 Dicembre 2018, con cui viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria per i datori di lavoro che impieghino irregolarmente lavoratori clandestini.
Tale sanzione amministrativa è prevista dall’art. 22 ter del D. Lgs. n. 286/2008, in attuazione della direttiva comunitaria n. 52/2009, la quale introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti del datore di lavoro che impegna cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.
La sanzione amministrativa accessoria deve essere stabilita dal giudice nei confronti del datore di lavoro e deve essere pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore irregolarmente occupato. A tal proposito entro il 30 Gennaio di ogni anno è previsto un aggiornamento del costo medio di rimpatrio, da stabilirsi con decreto del Capo della Polizia. Il costo medio di rimpatrio è dato dalla media dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio di cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel triennio precedente l’anno anteriore (nello specifico 2018) a quello cui il costo medio si riferisce (nello specifico 2019). Sul costo medio di rimpatrio influiscono gli oneri connessi ai servizi di accompagnamento e scorta e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborato annualmente dall’ISTAT.
Ad oggi la sanzione amministrativa accessoria è fissata in 1.398,00 Euro ed i proventi derivanti dalla sua applicazione affluiranno nelle entrate del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del 60% al Fondo Rimpatri e per il residuo 40% al Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione.
Data rilascio: 4.3.2019