E’ entrato in vigore in data 29 Gennaio 2019 il Decreto Legge n. 4/2019, concernente “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; la sua attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficialeè avvenuta in data 28 Gennaio 2019, sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.
Il capo II del suddetto Decreto concerne la riforma pensionistica e, in particolare, l’introduzione del diritto alla pensione anticipata Quota 100, l’estensione di “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci ed il riscatto della laurea agevolato.
Per quanto attiene la pensione anticipata Quota 100, essa è una misura attivata in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consente il diritto all’accesso anticipato alla pensione, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive di essa, gestite dall’INPS, ivi compresa la gestione separata, che abbiano raggiunto:
1. un’età anagrafica di almeno 62 anni;
2. un anzianità contributiva minima di 38 anni.
Viene altresì specificato che gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione, possono richiedere il cumulo dei contributi, purché essi non siano coincidenti nelle stesse gestioni.
Si tratta di una pensione di natura facoltativa, alla quale possono accedere:
- i lavoratori privati che abbiano raggiunto i suddetti requisiti al 31 Dicembre 2018, facendo domanda di pensionamento anticipato dal 1 Aprile 2019;
- i lavoratori privati che raggiungono i suddetti requisiti dal 1 Gennaio 2019, facendo domanda di pensionamento anticipato, trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
A far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e sino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, la pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui.
Il testo del Decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, pertanto vi sarà alcuna decurtazione di importo, ma continueranno ad essere applicate le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31 Dicembre 1995).
Con decorrenza 1 Gennaio 2019, l’accesso al pensionamento anticipato viene riconosciuto indipendentemente dall’età anagrafica, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive di essa, gestite dall’INPS, ivi compresa la gestione separata, al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Il Decreto ha altresì previsto una nuova finestra per “opzione donna”, in base alla quale potranno richiedere il pensionamento anticipato le lavoratrici che entro il 31 Dicembre 2018 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e abbiano un’età pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).
L’Ape sociale è prorogata, con gli stessi requisiti (63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi, per disoccupati, caregivers, invalidi o addetti a mansioni gravose) sino al 31 Dicembre 2019.
Data rilascio 4.2.2019