Con la circolare n. 5/E del 29 Marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni introdotte negli ultimi anni in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale.
In particolare dal recente quadro normativo, illustrato dall’Agenzia delle Entrate, emerge quanto segue:
- A partire dal 1° Gennaio 2017, possono fruire della suddetta detassazione del 10% sui premi di risultato i lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, siano stati titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000 annui (anziché 50.000).
- Il premio di risultato agevolabile deve essere correlato ad incrementi di “PRODUTTIVITA’, REDDITIVITA’, QUALITA’, EFFICIENZA ed INNOVAZIONE” e la determinazione del periodo congruo per la verifica degli incrementi è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infra annuale o ultra annuale.
- Dal punto di vista fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10% è stato fissato in Euro 3.000 (invece di 2.000) o in Euro 4.000 (anziché 2.500), qualora vi sia stato un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (per coinvolgimento paritetico dei lavoratori si intende il coinvolgimento diretto e attivo dei lavoratori nei processi innovativi e di miglioramento delle prestazioni aziendali, esso deve essere formalizzato da un apposito Piano di Innovazione).
- Dal punto di vista previdenziale, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è prevista un’ulteriore agevolazione in quanto è consentito al datore di lavoro di ridurre il proprio carico contributivo IVS di venti punti percentuali, relativamente ad una parte di premio di risultato agevolabile non superiore ad Euro 800. In questo caso il lavoratore non dovrà versare su tale importo i contributi a proprio carico.
- Gli importi monetari dei premi di risultato, assoggettabili all’imposta sostitutiva, possono essere convertiti nei benefit, previsti dall’art. 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La circolare 5/E del 2018 si sofferma in particolare su quest’ultimo punto, illustrando nel dettaglio i benefit in sostituzione dei premi di risultato monetari, che in base al TUIR concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Nello specifico si tratta dell’uso dei veicoli aziendali, della concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, della concessione in locazione, uso o comodato d’uso di fabbricati, erogati in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile.
Con tale previsione il legislatore ha dato piena attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato ed erogazione dei medesimi premi sotto forma di benefit in natura.
Misure di particolare favore sono poi state introdotte nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi fini assistenziali, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e dunque se il premio di risultato viene erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione.
Inoltre in relazione alle polizze “Long Term Care” e “Dread Disease” (le prime si riferiscono al sostentamento di spese per lunga degenza, mentre le seconde sono dirette a garantire una copertura contro il rischio di insorgenza di malattie di una certa gravità), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che godono del beneficio dell’esenzione sia i contributi versati a casse con fini assistenziali che quelli versati a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe e agli Enti bilaterali.
Nei casi in cui l’erogazione dei benefit (non surrogati del premio di risultato) sia stata oggetto di contrattazione, sul versante della deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro per opere e servizi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce:
- La deducibilità nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni da lavoro dipendente, nel caso di spese per opere o servizi sostenuti volontariamente dal datore di lavoro;
- La deducibilità integrale nel caso di spese per opere o servizi sostenuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo di primo (nazionale)o secondo livello (territoriale o aziendale).
Condizione essenziale per l’accesso alla detassazione dei premi di risultato monetari o sotto forma di benefit in natura è che la stessa avvenga in esecuzione di “contratti aziendali o territoriali” (come da art. 51 del Decreto Legislativo 81 del 2015), vale a dire in esecuzione di contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali, stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che laddove l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia stato stipulato, l’azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più adatto alla propria realtà.
Data rilascio: 13.4.2018