Una delle problematiche legate alla gestione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza Covid 19, è stata senza alcun dubbio la questione dei rapporti a tempo determinato in scadenza durante il periodo di lock-down e durante la c.d. fase 2. Molte imprese si sono trovate, infatti, nella condizione di aver richiesto un intervento di integrazione salariale con causale “Covid-19” e contestualmente di avere la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza o rinnovare i contratti scaduti, per non perdere le professionalità già formate o in formazione. Infatti il D.lgs. n. 81/2015, in cui è presente la normativa sugli ammortizzatori sociali, all’art. 20, comma 1, lettera c) vieta l’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale e che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine.
Proprio al fine di superare tale vincolo normativo, è intervenuto l’art. 19 bis dalla L. 27/2020 di conversione del Decreto Cura Italia. Suddetto articolo prevede che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale “Covid -19” (cassa integrazione ordinaria ed in deroga, fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà) possono “procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione “ in deroga alle limitazioni imposte dal D.lgs. 81/2015.
Con l’art. 19 bis il Legislatore ha derogato ai seguenti articoli del D.lgs. 81/2015
- 20, comma 1, lettera c) che vieta l’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
- 21, comma 2, in materia di c.d. “stop & go” in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato stipulato con il medesimo lavoratore. In tal caso non dovrà essere rispettato lo stop di dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore ai sei mesi;
- 32, comma 1, lettera c) che vieta l’utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno in corso sospensioni o riduzioni di orario per i propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.
Purtroppo la deroga non riguarda le c.d. causali previste dall’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015 così come modificato dal Decreto Dignità. Questo implica che il rinnovo o la proroga oltre i 12 mesi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente per ragioni sostitutive, esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria. Sicuramente questa limitazione renderà meno vigorosa la portata derogatoria dell’art. 19 bis del Decreto Cura Italia.
Data rilascio: 29.5.2020