Con il messaggio 3653 del 9 ottobre 2020, L’INPS fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Con suddetto messaggio l’Istituto ha chiarito e riconfermato che il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia è “l’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Con riferimento alla quarantena ed alla sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, l’INPS precisa che tali fattispecie non configurano un’incapacità temporanea al lavoro ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività. Conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, perché soggetto fragile, continui a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio.
L’INPS stabilisce altresì che per qualsiasi soggetto il riconoscimento del trattamento di malattia presuppone una certificazione delle autorità sanitarie competenti sulla necessità di rimanere in quarantena o in stato di sorveglianza precauzionale (perché ad esempio entrato in contatto con persone positive al virus). Diversamente, anche in presenza di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che limitino la circolazione di specifici territori e impediscano di svolgere la propria attività, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia.
Data rilascio: 16.10.2020