Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Gennaio 2019, l’atteso testo del Decreto Legge concernente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, entrato in vigore dal 29 Gennaio 2019, sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.Il Decreto riguarda il c.d. Reddito di Cittadinanza e la c.d. Quota 100 (su bozza approvata dal Consiglio dei Ministri con seduta n. 38, il 17 Gennaio e successivamente modificata il 23 Gennaio 2019).
Il capo I del suddetto Decreto tratta il Reddito di Cittadinanza (RdC) che è istituito a decorrere dal mese di Aprile 2019, quale misura fondamentale “di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura”, attraverso politiche di sostegno economico ed inserimento nel mondo del lavoro.
Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti “a rischio di emarginazione” che potranno fruire del RdC, tra le altre disposizioni, il Decreto prevede anche benefici imprenditoriali.
All’art. 8, infatti, sono dettagliati gli incentivi per le imprese che assumeranno i beneficiari del RdC.
Nello specifico, al datore di lavoro che comunicherà le disponibilità dei posti vacanti all’interno della piattaforma digitale dedicata al RdC e che su tali posti assumerà a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (a carico del datore di lavoro e del lavoratore), con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC, percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal percettore stesso.
L’importo del suddetto sgravio non potrà comunque superare il limite di 780 euro mensili; mentre il periodo di fruizione non potrà essere inferiore a 5 mensilità.
Contestualmente all’assunzione del percettore del RdC, il datore di lavoro dovrà stipulare, presso il Centro per l’Impiego, o tramite un ente di formazione accreditato, un patto di formazione, con il quale garantire al beneficiario di RdC un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
L’art. 8 specifica altresì che nel caso di licenziamento del beneficiario del RdC, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili.
Data rilascio: 4.2.2019