In occasione dell’approssimarsi del periodo feriale e sulla scorta delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (nr. 14089/2024 e 13932/2024) riteniamo opportuno effettuare un sunto dell’orientamento della Suprema Corte circa la composizione della retribuzione da erogare al dipendente durante le ferie.

Riprendendo le statuizioni della Corte europea in tema di interpretazione dell’Art. 7 della Direttiva Europea 88/2003 (recepita dal nostro ordinamento giuridico tramite il Dlgs 66/2003), i giudici di legittimità hanno formato un nuovo orientamento giurisprudenziale che possiamo sintetizzare nei seguenti punti.

  1. Durante la fruizione delle ferie, il lavoratore non può subire una significativa riduzione della sua retribuzione rispetto a quella ordinariamente percepita, diversamente si innescherebbe un meccanismo di dissuasione dalla fruizione delle ferie.
  2. Per rispettare l’indicazione del punto precedente, pertanto, la retribuzione da garantire nel periodo feriale deve essere comprensiva di tutti quei compensi che:
      • siano in collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni indennità di assenza dalla residenza;
      • siano correlati allo status personale e professionale di quel lavoratore es. indennità di volo integrativa.
  1. L’applicazione della onnicomprensività della retribuzione nel periodo di ferie deve essere operata anche in mancanza di specifiche indicazioni in merito da parte della contrattazione collettiva nazionale, ciò in quanto le statuizioni della Comunità europea e le interpretazioni della Corte di giustizia europea costituiscono fonti di diritto di rango superiore.
  2. L’applicazione della onnicomprensività della retribuzione nel periodo di ferie deve essere operata anche al momento della determinazione della eventuale indennità di mancato godimento delle ferie in sede di liquidazione delle spettanze di fine rapporto.

 Data rilascio: 26.7.2024