Lo scorso mese è stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, senza la sottoscrizione da parte delle Centrali Cooperative. Il rinnovo determina un complessivo aumento dei costi che le imprese cooperative del settore non possono sostenere nell’attuale congiuntura di mercato. Andando indietro negli anni, qualcuno ricorderà che nel 2015 le Centrali Cooperative hanno disdetto il CCNL con il giusto obiettivo di discutere con FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti uno specifico CCNL per le cooperative operanti nel settore della logistica, trasporto merci e spedizioni. Un CCNL capace di cogliere a pieno le tematiche core del settore cooperativistico che sono di natura ed entità ben diversa rispetto a quelle della più ampia attività di logistica, trasporto merci e spedizioni. A fronte dell’indisponibilità a trattare, manifestata da FILT- CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, le Centrali Cooperative hanno poi avanzato specifiche richieste per poter consentire la permanenza del sistema cooperativo nell’attuale e più ampio CCNL della Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, il tutto senzasuccesso.
Dal prossimo mese di febbraio (stipendi in elaborazione a marzo) decorrerà la prima delle tranches di aumento contrattuale e nei magazzini della logistica, così come nelle piattaforme della grande distribuzione, è prevedibile che possa cominciare il caos. Cooperative che non riconosceranno l’aumento e saranno in regola, cooperative che non riconosceranno l’aumento e non saranno in regola, cooperative che riconosceranno l’aumento ed altre che formalmente non lo riconosceranno ma sostanzialmente si.
Come noto, il problema è comunque di tutta la filiera (stante il regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore) e per questo motivo, si è ritenuto di formulare una prima nota sintetica con la chiara indicazione a tutta la filiera di gestire attivamente e congiuntamente la transizione informandosi sullo stato dell’arte e se del caso concertando politiche univoche quantomeno all’interno del singolo magazzino/piattaforma. Abbiamo più volte visto che politiche retributive differenziate all’interno di uno stesso magazzino/piattaforma non fanno altro che generare, come minimo, problemi di produttività ed efficienza. Non si trascuri poi il fatto che tutte le OO.SS. confederali e non saranno ovviamente MOLTO attente, soprattutto il primo periodo, affinché non si verifichino fenomeno di dumping economico all’interno di uno stesso magazzino/area di lavoro.
In estrema sintesi, questi i contenuti del rinnovo:
1. Parte retributiva:
L’aumento medio a regime è pari a €. 108 che verrà erogato in 4 tranches con le seguenti decorrenze:
- 25 euro a febbraio2018;
- 25 euro ad ottobre2018;
- 25 euro a maggio2019;
- 33 euro ad ottobre2019;
oltre ad una una-tantum a copertura degli arretrati (2 anni) di €. 300 complessive da erogare in due tranches: (euro 200 a marzo 2018 ed euro 100 a novembre 2018).
2. Parte normativa:
Di specifico interesse per il mondo cooperativistico vi sono le seguenti novità:
- è stato riformulato l’art. 42 in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci, introducendo, oltre all’applicazione integrale del CCNL (compresa anche sanità integrativa ed ente bilaterale) da parte del soggetto affidatario, anche il divieto di subappalto nonché rigidi requisiti per la scelta dei fornitori (certificato di revisione biennale, DURC semestrale e “certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata” per quanto concerne l’attestazione di un’adeguata solidità finanziaria edeconomica);
- è stata inserita la possibilità di realizzare momenti di verifica nell’organizzazione del lavoro durante la vigenza dell’appalto su richiesta dell’organizzazionesindacale;
- è stata introdotta la clausola sociale di stabilità occupazionale in caso di cambio appalto per tutti i lavoratori impiegati da almeno 6 mesi nell’appalto, con il mantenimento presso l’impresa subentrante dell’anzianità, della storia disciplinare, di tutti i trattamenti salariali nonché di tutti i diritti normativi, compreso l’art. 18 legge 300/1970 per quei soggetti assunti prima del JobsAct;
- è stata inserita la procedura di cambio appalto presso l’ente bilaterale territoriale di riferimento laddove costituito o in sua assenza presso l’associazione datoriale di riferimento o, in ultima istanza, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (l’esito della procedura dovrà essere depositato presso EBILOG);
- per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2018 è stato ridotto a 24 mesi il periodo di permanenza al liv. 6° Junior. Detto periodo di permanenza sarà ulteriormente ridotto a 18 mesi per gli assunti dal 1° gennaio 2019 ed in fine a 12 mesi per gli assunto dal 1° gennaio2020;
- per i nuovi assunti, previo accordo aziendale/territoriale, per i primi 3 anni non troveranno applicazione gli scatti di anzianità (ex art. 17) e verranno riconosciuti solo parzialmente e progressivamente ROL/ex festività e permessi con una maturazione al 100% di tali istituti solo dal quartoanno;
- è stato abolito il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata con l’impegno delle parti ad affrontare in stesura il tema della possibilità di accesso alla NASpI in caso di interruzione di tale rapporto dilavoro;
- oltre all’ Ente Bilaterale nazionale EBILOG, si procede all’istituzione di enti bilaterali territoriali/regionali;
- è stato precisato che il riconoscimento di diarie/indennizzi per trasferimenti (art. 33, commi 4 e 5) vale solo in presenza di cambio di residenza e in ogni caso solo se la nuova unità produttiva sia lontana più di 20 km dallaprecedente;
- è stata introdotta una percentualizzazione della retribuzione per nuove assunzioni di personale viaggiante e parziali nome premiali a sostegno delle imprese diautotrasporto.
Con riserva di future e ulteriormente approfondite indicazioni.
Data di rilascio 26.1.2018