Il 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci, Spedizione, scaduto lo scorso 31 marzo 2024.
A seguito dell’intesa i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno revocato lo sciopero precedentemente proclamato per le giornate del 9 e 10 dicembre e, come da prassi, si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo, a seguito della consultazione dei lavoratori.
Le principali novità sono:
- previsione di aumenti contrattuali;
- aggiornamento della classificazione del personale, con l’inserimento di nuovi profili e l’eliminazione di quelli superati: a partire dal 1 gennaio 2026, infatti, è prevista l’eliminazione del livello 6J (art. 6);
- misure per il contrasto all’assenteismo (art. 54 bis);
- modifiche alle previsioni sull’orario del personale non viaggiante e conferma della disciplina sull’orario di lavoro e discontinuità per il personale viaggiante (artt. 9, 11 bis e 11 quinquies);
- nuove norme per le società cooperative (integrazione malattia e infortunio, ratei, comporto, accorpamento ferie (sezione terza – Cooperazione);
- modifiche alla disciplina relativa ai cambi di appalto e qualificazione della filiera (art. 42);
- nuove norme per il lavoro agile, la disconnessione, la sicurezza sul lavoro e il contrasto alle discriminazioni di genere (artt. 46, 46 bis, 48 e “nuovo articolo … lavoro agile”).
L’accordo di rinnovo riguarda il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027, che le Parti sociali avevano già in parte coperto con l’erogazione di un importo mensile a titolo di ICE (Indennità di Copertura Economica prevista dall’accordo del 19 marzo 2024). Questo elemento economico sarà presente nei cedolini paga con competenza fino al 31 dicembre 2024. A seguire, tra le voci che compongono a tutti gli effetti la retribuzione base, sarà introdotto per la prima volta nel CCNL l’EPA, Elemento Economico d’Area, con importi differenti in base ai vari livelli di inquadramento. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
L’ipotesi prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 decorreranno nuovi aumenti retributivi che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico a regime pari a 260 euro, mentre per il personale non viaggiante inquadrato al livello 3 Super l’incremento economico a regime sarà pari a 230 euro. Gli importi degli incrementi sono riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento, e saranno erogati con le seguenti decorrenze
– dal 1° gennaio 2025;
– dal 1° gennaio 2026;
– dal 1° gennaio 2027;
– dal 1° giugno 2027
come da tabelle seguenti:
Le misure di contrasto all’assenteismo ex art. 54 bis del CCNL, precedentemente previste solo per il personale viaggiante, vengono estese anche al personale a tempo pieno addetto alla movimentazione della merce, ossia agli addetti coinvolti nelle attività dei magazzini, delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne.
Per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne, è stata altresì introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato.
La sezione Terza – Cooperazione, così come ridisegnata dal rinnovo, prevede norme con riferimento all’integrazione di malattia e infortunio, alla maturazione dei ratei, alla regolamentazione del comporto e all’accorpamento delle ferie.
Al fine di garantire maggiore trasparenza negli appalti di magazzino sono stati previsti ulteriori requisiti in capo ai fornitori tra cui certificazione antimafia, modello 231/2001, documentazione su regolarità contributiva, fiscale e in materia di sicurezza del lavoro.
L’ipotesi prevede inoltre
– l’innalzamento della percentuale di utilizzo a livello aziendale di contratti a termine e di somministrazione al 41%, rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato;
– l’innalzamento della percentuale di utilizzo dei contratti part-time a livello aziendale al 41%.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 9.12.2024