(Nota sui commi 16-19, art. 1, della L.178/2020)

In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, in relazione alle assunzioni di donne:

  1. di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  2. con almeno 50 anni di età disoccupate da almeno 6 mesi;
  3. di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
  4. prive di occupazione da oltre 6 mesi appartenenti a settori e professioni caratterizzati da disparità uomo-donna;

l’esonero contributivo ex art. 4, commi da 9 ad 11, L. 92/2021, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, in caso di:

  1. assunzione a tempo indeterminato sia full-time che part-time;
  2. assunzione a tempo determinato;
  3. trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  4. assunzione a scopo di somministrazione. In tale circostanza l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, anche per il periodo in cui il lavoratore sia in attesa di assegnazione.

Circa lo stato di disoccupazione, si rammenta che esso prescinde dalla certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego; le lavoratrici interessate, nei 24 mesi precedenti che precedono l’assunzione non devono aver svolto un’attività di lavoro subordinato o un’attività di lavoro parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito da lavoro dipendente o autonomo che produca un’imposta lorda pari o superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.


Il nuovo incentivo contributivo consiste in uno sconto del 100% sui contributi (Inps e Inail) per un periodo pari a:

  1. 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  2. 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  3. 18 mesi complessivi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi);
  4. complessivamente 12 mesi in caso di proroga di un contratto a termine.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (ULA).

Anche il beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C) 2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». L’efficacia delle sue disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. A questo proposito, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:


i)       siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

ii)      siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;


iii)     in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;


iv)     siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Data rilascio: 18.1.2021