E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 61/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».
All’art. 2 delle suddetta Legge è stabilito che i lavoratori dipendenti, genitori di figli di età inferiore ai 16 anni possono richiedere, per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza, di quarantena oppure in caso di infezione da Covid-19 dei figli di svolgere l’attività lavorativa in smart working. Tale beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità, con disturbi dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali.
Nelle sole ipotesi in cui la tipologia di attività lavorativa non consenta di svolgere la prestazione in smart working, il genitore lavoratore con un figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro fruendo di un congedo parzialmente retribuito, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione della didattica in presenza del figlio, della durata della quarantena del figlio o dell’infezione da Covid-19. In caso di figli con disabilità, il suddetto congedo è riconosciuto a prescindere dall’età dei figli.
Il congedo è retribuito al 50% e può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti nel nuovo congedo retribuito al 50%. Diversamente, per i figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Rammentiamo, infine, che con messaggio n. 1752 del 29 Aprile 2021, l’INPS ha comunicato la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande che devono essere presentate dal lavoratore esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Tramite i servizi offerti dall’Istituto per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, accedendo con le proprie credenziali;
- Tramite il Contact Center integrato
- Mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.
Data rilascio: 20.5.2021