In data 26 Maggio 2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’atteso Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 76 del 25 Maggio 2021), contenete “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Alcune tra le più rilevanti novità in materia di lavoro riguardano il blocco dei licenziamenti e l’introduzione di ulteriori settimane di integrazione salariale.
Nello specifico, non è stato prorogato il blocco dei licenziamenti e conseguentemente il divieto generalizzato dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi resta fissato al 30 giugno 2021 per le aziende che possono fruire della CIGO ed al 31 Ottobre per quelle che possono fruire di FIS o CIGD.
Inoltre l’art. 40 del Decreto Sostegni Bis introduce per le imprese ancora in difficoltà (per le quali il precedente Decreto Sostegni aveva previsto 13 settimane di Cig Covid-19, fruibili sino al 30 giugno 2021) la possibilità di presentare una domanda di ulteriori 26 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni previste dagli artt. 4 e 21 del D. Lgs. 148/2015 (in tema di durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile e causali previste). Previa stipula di accordi collettivi aziendali, tali ulteriori settimane possono essere richieste dai datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 abbiano subito una riduzione del fatturato del 50 % rispetto al primo semestre dell’anno 2019. Per le settimane richieste tra il 1° Luglio 2021 ed il 31 Dicembre 2021 nel rispetto degli anzidetti requisiti non è dovuto alcun contributo addizionale.
La domanda può essere presentata per i lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 e la riduzione media non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo. In ogni caso per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione non potrà essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale è stipulato l’accordo.
Solo per i datori di lavoro che presentano tale tipologia di domanda di cassa integrazione guadagni resta in vigore il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale.
Data rilascio: 26.5.2021