Con la circolare n. 8 del 18 Aprile 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri ispettori le indicazioni operative per le verifiche in materia di tirocini.
Nello specifico l’attività di vigilanza deve essere finalizzata principalmente alla verifica della genuinità dei rapporti formativi ed è necessario che il controllo ispettivo valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio, al fine di poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Inoltre la verifica deve avere particolare riguardo dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio; a titolo esemplificativo, di seguito vengono descritte le possibili ipotesi di violazione della normativa regionale:
- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non abbia i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di Piano Formativo Individuale (PFI);
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio (fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale);
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI.
- difformità da quanto pianificato dal PFI, in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
Infine, nell’ambito delle verifiche ispettive, potrà assumere particolare rilievo l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in riferimento alla gestione delle presenze, all’organizzazione dell’orario, o all’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici.
Data rilascio: 20.4.2018