E’ stato sottoscritto, in data 6 aprile 2021, un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), finalizzato a realizzare l’impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto e potrà avvenire in azienda (diretta) o presso strutture sanitarie private.
In caso di vaccinazione diretta, i datori di lavoro, anche con il supporto delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore del personale che ne abbia fatto volontariamente richiesta. La vaccinazione potrà riguardare anche datori di lavoro o titolari. Il piano aziendale è elaborato e proposto nel rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, per cui si attendono ulteriori specifiche da parte dell’INAIL.
All’atto della presentazione del piano aziendale, il datore di lavoro specificherà il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all’azienda sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, saranno interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
In alternativa alla modalità di vaccinazione diretta, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle sssociazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
Data rilascio: 8.4.2021